È stato pubblicato il DDL 833, un nuovo capitolo della telenovela sulle professioni turistiche
AGGIORNAMENTO: La legge è stata approvata in dicembre 2023, (leggi qui l’articolo dedicato.)
Eccoci a una nuova puntata dell’ormai decennale telenovela sulla legge nazionale per le Guide Turistiche: è stato finalmente pubblicato il testo del DDL 833 – di iniziativa governativa – che propone (come i quattro precedenti) la ridefinizione della professione di Guida Turistica.
Il testo è stato pubblicato a seguito della seduta della Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) che si è tenuta il 20 settembre 2023 (qui il verbale).
Luca De Carlo (FdI), Presidente della Commissione, ha presentato il DDL 833 (il testo pubblicato) come “abbinato” a tre diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare già in discussione nelle precedenti legislature (qui un approfondimento). In effetti il DDL 833 riprende i punti essenziali già delineati dal testo unificato proposto da una precedente commissione nel marzo 2022. Anche la forma in 14 articoli è simile, ma con alcune modifiche che introducono elementi di ambiguità sostanziali.
Per questo procedo con una analisi per conferme e differenze rispetto al testo precedente, già analizzato qui (il testo unificato del 2022).
GUIDA TURISTICA NAZIONALE, ma
Il “MA” è d’obbligo, perché su questo aspetto (che è stato il motivo centrale del vuoto normativo degli ultimi dieci anni!) il DDL 833 resta intenzionalmente vago. Dall’articolo 4 infatti – quello dedicato all’esame di abilitazione – è stata tolta la frase “L’idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale”, che era invece specificata nel “vecchio” testo unificato. Il carattere nazionale della Guida Turistica è confermato invece nell’articolo 5, dedicato all’istituzione di un Elenco nazionale delle Guide Turistiche. Nello stesso articolo 5 però, al comma 4, si specifica “Fermo restando quanto previsto dall’art 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97”. Il riferimento è alla legge che introdusse il “famigerato” elenco dei “siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione”. Diverse sentenze del TAR hanno annullato quei provvedimenti (sono passati 10 anni!). La motivazione era chiara: si voleva formalmente sancire il carattere nazionale della Guida Turistica, introducendo però nella sostanza un nuovo “protezionismo” territoriale (leggi qui le puntate precedenti).L’impressione è di essere tornati al punto di partenza.
l’Esame di abilitazione
L’articolo 4 del DDL 833 è dedicato all’esame di abilitazione, e riprende in gran parte l’art 6 del “vecchio” testo unificato. Come detto in precedenza però sparisce il riferimento al carattere nazionale dell’abilitazione, e si specificano invece le linee guida dell’esame. L’esame sarebbe indetto annualmente dal Ministero del turismo e consisterebbe in una prova scritta, una orale e una tecnico-pratica. Le materie d’esame sarebbero: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica e accertamento delle competenze linguistiche. Un decreto successivo dovrebbe precisare i dettagli dell’esame.i Requisiti di accesso
Restano molto esigenti i requisiti di accesso prospettati. Sarebbe infatti richiesta la certificazione della conoscenza di due lingue straniere, una a livello C1 (avanzato) e una a livello B2 del quadro comune europeo. Nonostante la certificazione, la conoscenza della lingua sarebbe ulteriormente verificata in sede d’esame. Oltre a questo è necessaria una laurea almeno triennale. Sparisce invece il riferimento alle classi di laurea. Si potrebbe quindi accedere all’esame con+ ogni tipo di laurea. Questi due aspetti combinati da una parte restringono molto la possibilità di accesso (ad esempio a chi potrebbe svolgere l’attività di guida turistica con grande competenza in una sola lingua straniera), e dall’altro ne riducono la specializzazione (per esempio un laureato in materie scientifiche potrebbe accedere all’esame, mentre chi ha fatto il liceo artistico o classico, ma non si è laureato, non potrebbe accedere).SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’articolo 6 introduce una novità importante distinguendo per le guide turistiche l’opportunità di frequentare corsi di specializzazione tematiche o territoriale, e l’obbligo almeno triennale di seguire invece corsi di aggiornamento. I corsi di specializzazione dovrebbero essere autorizzati dal Ministero, e dovrebbero avere una durata minima di 50 ore (contro le 650 previste dal precedente testo unificato!). I corsi di aggiornamento invece dovrebbero essere definiti da successivi decreti e gestiti dalle Regioni con linee guida comuni. La frequenza dei corsi di specializzazione consentirebbe l’iscrizione a settori specifici dell’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche. Gli stessi settori nei quali, per diritto acquisito, accederebbero invece le guide turistiche già abilitate. Niente si dice rispetto a quali vantaggi costituirebbe l’iscrizione a questi settori specifici, né come questi si relazionino all’elenco dei siti di particolare rilievo citati sopra.Di nuovo siamo di fronte a un’abilitazione nazionale, “intralciata” però da specifiche non chiarite. Ovvero: una volta ottenuto il patentino nazionale, senza frequentare corsi di specializzazione, una guida potrà comunque operare su tutto il territorio o no?
Non lo sappiamo.
le competenze: abilitazione ministeriale, aggiornamento regionale
A complicare ulteriormente le cose ci sono le competenze che il DDL 833 stabilirebbe. In Italia la formazione professionale è competenza delle Regioni, che abilitano figure a livello nazionale ed europeo. Già questo sistema genera non poca confusione tra le Regioni (ne abbiamo parlato qui). In questo caso addirittura si creerebbe un iter centralizzato (non Universitario ma dipendente dal Ministero), per poi chiamare di nuovo in causa la competenza regionale solo per l’aggiornamento.Altra perplessità: sarà mai possibile garantire la cadenza annuale di un esame nazionale al quale si candideranno (specialmente nelle prime edizioni, dopo anni di blocco) migliaia di persone?
DEFINIZIONE E OGGETTO DELLA PROFESSIONE
L’articolo 2 è dedicato alla definizione della professione, così come lo era l’articolo 1 del precedente testo. La differenza principale è la scomparsa del terzo comma, quello che nel vecchio testo unificato indicava la possibilità per le guide turistiche già abilitate di acquisire specializzazioni tematiche o territoriali. Questa scelta sembra un ulteriore indizio del fatto che quella specializzazione potrebbe non essere più un’opportunità successiva all’abilitazione, ma piuttosto una necessità senza la quale potrebbe essere impossibile lavorare. Ma questa per il momento è un’illazione.Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
Anche su questo aspetto sono confermati gli elementi introdotti nel precedente testo unico, con la richiesta di una formazione integrativa per chi, già abilitato in un altro paese, voglia lavorare stabilmente in Italia. A conferma delle perplessità espresse però si ritrovano, anche nell’articolo 6 dedicato a questo tema, molteplici riferimenti al “famigerato” articolo 3 della legge 97, e quindi all’elenco dei siti di particolare interesse. La guida straniera (come la nuova guida italiana, ritengo) dovrebbe di fatto specializzarsi per poter lavorare in molti siti (l’elenco ne comprendeva migliaia).Questo infatti è l’elemento di principale disaccordo tra quanto richiesto dall’Europa e numerose associazioni italiane di guide turistiche: impedire alle guide straniere (impreparate, dicono le associazioni) di operare stabilmente sul territorio.
Se non l’impedimento, il DDL 833 sembra voler rendere la cosa alquanto complicata.
ELEMENTI CONFERMATI
Il DDL 833 confermerebbe i provvedimenti presenti nel testo precedente per quanto concerne l’istituzione di un codice ATECO riservato alle guide turistiche e l’istituzione dell’Elenco Nazionale presso il Ministero.
Ingresso gratuito, MA
L’articolo 9 conferma anche l’ingresso gratuito per le guide abilitate nei siti di interesse turistico per motivi professionali, di ricerca o di formazione. Anche in questo caso però si richiama l’articolo 5, comma 4, e quindi la legge 97, che di fatto limiterebbe la gratuità solo alle guide specializzate sul territorio.Le perplessità
In tutto l’articolo ho usato il condizionale. Non perché io creda che questo disegno di legge non sarà approvato. Al contrario, credo che il DDL 833 – magari emendato e discusso – sarà approvato in tempi abbastanza brevi. Sarà approvato perché le scadenze europee, il PNRR e i numerosi annunci impongono di “fare qualcosa”. Ho usato il condizionale perché credo che dopo tanti anni questa proposta sia un passo indietro rispetto alla definizione della professione. Soprattutto nel caso in cui il DDL venisse approvato così com’è, non si tratterebbe – a mio parere – del punto di arrivo di questo lungo iter legislativo. Temo che i tanti elementi evidenziati potrebbero innescare nuove sentenze, blocchi e attese. Ricapitolo le principali perplessità:- Contraddizione tra abilitazione nazionale e limitazioni territoriali
- Discutibile severità dei requisiti di accesso sulla conoscenza delle lingue
- Discutibile leggerezza dei requisiti di accesso per i titoli di laurea
- Complicazione delle competenze tra Ministero e Regioni
- Costante richiamo all’elenco dei siti di particolare interesse, già “bocciato” da precedenti sentenze
Chi ci rimette? Ovviamente le nuove generazioni di professionisti, quelli che sono preparati da anni, che hanno studiato già, ma che non possono lavorare come guide turistiche.
di Matteo Pieri