La legge 190 e il nuovo quadro normativo

AGGIORNAMENTO 8/4/2024: l’approvazione del decreto attuativo che dovrà definire i dettagli dell’esame nazionale per guida turistica ha subito uno slittamento tecnico di sei mesi, ed è previsto per giugno 2024.

Il 13 dicembre del 2023 è stata approvata la legge 190, “recante la disciplina della professione di guida turistica”. La legge stabilisce criteri e condizioni per l’esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale.

È l’ultimo capitolo di una lunga “querelle legislativa” che si trascina ormai da dieci anni.

Questi i capitoli precedenti della “querelle legislativa”:
Nuova legge sulle guide turistiche: ecco il DDL 833
Nuova legge sulle guide turistiche: forse è la volta buona
Nuova legge sulle guide turistiche: dalla padella alla brace?

La guida turistica è e resta nazionale

La Legge conferma la sostanza di tutti i punti già inseriti nel disegno di legge 883, con una modifica piccola nella forma, ma sostanziale per l’attuazione della legge. Si tratta dell’aggiunta del comma 4 nell’articolo 13, quello dedicato alle disposizioni transitorie. Questo comma abroga il comma 3 dell’articolo 3 della legge 97 del 6 agosto 2013, che faceva riferimento ai famigerati “siti di particolare interesse”.

L’abrogazione del comma che richiamava i siti di particolare interesse elimina il rischio di contraddizione con le indicazioni europee, e assicura una volta per tutte la validità nazionale del titolo di Guida Turistica.

I punti essenziali della legge 190

Oltre a ribadire la validità nazionale del titolo di guida, la legge definisce:

  • L’oggetto della professione
  • I requisiti di accesso
  • L’esame di accesso
  • La specializzazione e l’aggiornamento
  • Il riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero
  • L’assegnazione di un codice ATECO
  • L’istituzione dell’Elenco nazionale
  • L’ingresso gratuito nei siti
  • I divieti e le sanzioni

DEFINIZIONE E OGGETTO DELLA PROFESSIONE

L’articolo 2 è definisce l’attività della guida turistica come “l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.”.

REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso sono molto stringenti: è necessario aver conseguito almeno una laurea triennale, e avere la certificazione della conoscenza di due lingue straniere, una a livello C1 (avanzato) e una a livello B2 del quadro comune europeo.

La conoscenza delle lingue, nonostante la certificazione, viene accertata anche in sede di esame.

Per gli stranieri è necessaria la certificazione della conoscenza della lingua italiana a livello C1.

L’ESAME

L’esame prevede una prova scritta, una prova orale e una tecnico pratica. Le materie d’esame saranno: storia dell’arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica e accertamento delle competenze linguistiche. Un decreto successivo dovrà precisare ulteriori dettagli dell’esame.

SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO

L’articolo 7 introduce fornisce le linee guida per la specializzazione e l’aggiornamento delle guide turistiche abilitate.

I commi uno e due specificano infatti che le guide possono specializzarsi con corsi di almeno 50 ore, autorizzati dal Ministero del turismo, su aspetti tematici o territoriali.

Il conseguimento di una di queste specializzazioni permette alla guida di iscriversi in apposite sezioni dell’elenco nazionale (vedi sotto).

Il terzo comma dell’articolo 7 specifica la necessità per tutte le guide abilitate di frequentare corsi di aggiornamento almeno triennali.

Anche questi corsi saranno autorizzati dal Ministero del turismo, la legge non dà indicazioni di durata e rimanda per i dettagli a successivi decreti attuativi.

IL RICONOSCIMENTO DEI TITOLI CONSEGUITI ALL’ESTERO

La seconda novità introdotta nella legge 190 rispetto al disegno di legge 883 riguarda proprio l’abilitazione delle persone che hanno conseguito la qualifica in paesi stranieri.

Questi avranno titolo a svolgere attività temporanea e occasionale, oppure in maniera stabile solo a seguito di un tirocinio della durata di 24 mesi e del superamento di una prova in lingua italiana.

L’introduzione di un tirocinio così lungo, da svolgere “sotto la responsabilità di un professionista qualificato”, sembra essere un nuovo punto di possibile contraddizione con le indicazioni europee di libera concorrenza. Speriamo che non sia così e che la storia degli ultimi dieci anni di vuoto normativo non si ripeta.

CODICE ATECO, ELENCO NAZIONALE DELLE GUIDE TURISTICHE, INGRESSO GRATUTO

La legge 190 conferma l’assegnazione di un codice ATECO (il codice che identifica una specifica attività economica presso la Camera di Commercio) e l’istituzione dell’Elenco Nazionale presso il Ministero del turismo, come pure l’ingresso gratuito, per le guide munite di tesserino, in tutti i siti di interesse professionale sia pubblici che religiosi.

La nostra proposta formativa

Per tutti coloro che fossero interessati a partecipare al primo esame nazionale di guida turistica, Kleis Formazione ha progettato il Corso di preparazione completamente online, con lezioni sincrone.

È possibile partecipare al corso completo, oppure solamente ai moduli di interesse specifico.

Per quanto riguarda i corsi di specializzazione e quelli di aggiornamento restiamo in attesa dei decreti attuativi per le specifiche.