Una panoramica sulle tre proposte di legge in discussione
AGGIORNAMENTO, dicembre 2024: La nuova legge è stata approvata in dicembre 2023, (leggi qui l’articolo dedicato.)
I testi riportati in questo articolo sono stati richiamati dal nuovo DDL 833: qui l’aggiornamento del 23/09/2023
Dopo sette anni di “limbo”, il Parlamento discute tre diverse proposte di legge per regolamentare la figura professionale di guida turistica. A queste si aggiungono i pronunciamenti delle tante associazioni di categoria, che evidenziano priorità molto diverse.
Abbiamo cercato di orientarci in questa selva, per capire cosa potrebbe succedere nel prossimo futuro.
Leggi qui ultime novità sul nuovo disegno di legge.
Le tre proposte di legge in discussione sono le seguenti:
DDL 1921, proposto il 6 agosto a prima firma del Senatore Ripamonti (Lega) DDL 2087, proposto il 9 febbraio 2021 dal Senatore Croatti (M5S) Proposta di Legge 3088, presentata il 4 maggio 2021 a prima firma dell’Onorevole Dori (M5S) Tutte e tre le proposte convergono su alcuni punti. Tra questi l’istituzione di un Elenco Nazionale delle guide turistiche abilitate, aggiornato presso il Ministero del turismo con cadenza semestrale, e l’ingresso gratuito per le guide turistiche a tutti i siti di interesse. Nell’impianto generale possiamo dire che le prime due proposte (DDL 1921 e DDL 2087) sono quasi identiche. La principale differenza è costituita dall’articolo 7 del DDL 2087, che individua un solo codice ATECO per le guide turistiche. Tanti invece sono i temi che differenziano soprattutto la proposta di legge 3088 rispetto alle due precedenti. Vediamo i principali:Il carattere nazionale o locale della guida turistica
Una breve cronistoria (Leggi anche: Guide turistiche interrotte) La legge europea 97/2013 ha stabilito la validità nazionale della professione di guida turistica. Nel 2015, con due successivi Decreti Ministeriali, si era tentato di “aggirare” l’indicazione europea. I decreti re-introducendo di fatto il carattere locale della guida turistica, con l’istituzione di un elenco di “siti di particolare interesse”, per operare nei quali si chiedeva una preparazione specifica. Puntualmente l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) aveva segnalato la cosa, evidenziando in seguito anche le numerose normative emanate dagli enti locali, che limitavano (e limitano tuttora) l’operatività delle guide turistiche nazionali. Si sono pronunciate in merito la Corte Costituzionale (sentenza 271/2009), il TAR di Palermo (sentenza 867/2012) e del Lazio (sentenza 2831/2017), nonché il Consiglio di Stato (sentenza 3859/2017), che respingendo il ricorso del Ministero ha annullato i Decreti ministeriali del 2015.Sembra incredibile eppure, dopo tutti questi pronunciamenti e dopo sette anni di attesa, i due “nuovi” disegni di legge (DDL 1921 e DDL 2087) tornano a proporre il carattere locale dell’abilitazione di guida turistica.
Anche tralasciando i passaggi precedenti, l’incoerenza emerge già dalla lettura degli articoli. Entrambe le proposte infatti, dopo aver ribadito in più punti la necessaria preparazione e abilitazione territoriale delle guide, si trovano ad affrontare la questione delle guide turistiche abilitate in altri paesi europei. Queste sarebbero titolate a svolgere la loro attività in Italia “su base temporanea e occasionale”. A parte la vaghezza di queste indicazioni, che aprono a nuove contestazioni e ambiguità, le proposte mettono nero su bianco l’intenzione da una parte di vincolare le guide italiane a un territorio specifico, e allo stesso tempo di permettere alle guide di altri paesi di operare occasionalmente senza alcuna preparazione specifica. Se questa linea dovesse essere approvata dal Parlamento, quasi certamente ci aspetterebbero altri anni di ricorsi, sentenze e annullamenti, e quindi altri anni di “limbo”, per una professione che tutti dicono di voler tutelare e promuovere.E allora perché il legislatore insiste in questo vicolo cieco?
Sembra evidente il tentativo di assecondare le richieste di alcune associazioni di categoria (non tutte), che vorrebbero ripristinare la guida territoriale, in modo da limitare la libera concorrenza nazionale e internazionale.Il passaggio culturale non è per niente scontato: si tratta di interpretare il ruolo di guida turistica in modo molto diverso da quanto eravamo abituati a fare in Italia.
La guida turistica non è più la persona qualificata ad illustrare un solo specifico territorio, ma il professionista capace di contestualizzare conoscenze generali (di storia, storia dell’arte, lingua, folklore etc…) in diverse città. La guida turistica non smette mai di studiare, e questa capacità di aggiornamento sarà probabilmente l’elemento premiante sul mercato.
La proposta di legge 3088, almeno su questo punto, stabilisce un passo avanti rispetto a tutta la legislazione nazionale precedente, definendo chiaramente e per la prima volta l’abilitazione nazionale delle guide turistiche, senza limitazioni di sorta.
Confidiamo quindi che questa ultima proposta prevalga, in modo che in tempi brevi le persone interessate possano tornare ad accedere alla professione, e che quelle già abilitate possano lavorare con serenità e senza limitazioni.
Le professioni “confinanti” (guide e accompagnatori turistici)
Nessuna delle tre proposte di legge prende in considerazione la figura dell’accompagnatore turistico. Delle associazioni che si sono pronunciate su questi temi, solo AGILO (Accompagnatori, guide, interpreti turistici) ha posto l’accento su questa priorità. Definire gli ambiti di intervento della guida, senza contestualmente definire anche quelli dell’accompagnatore, rischierebbe infatti di penalizzare fortemente questa seconda figura. Nella pratica professionale queste due figure, presenti in molti altri paesi europei, hanno un ambito di competenza ben distinto, anche se confinante. Se il legislatore volesse in qualche modo unificare le due figure, dovrebbe almeno farlo in modo manifesto. In questo caso sarebbero tante altre le questioni da prendere in considerazione, sia nelle competenze da valutare nella fase di accesso alla professione, sia nella gestione del processo di “transizione” che coinvolgerebbe molti professionisti già abilitati come guide e/o accompagnatori. Altrimenti sarebbe opportuno cogliere l’occasione per discutere e definire a livello centrale entrambe le figure professionali.L’accesso alla professione
Tutte e tre le proposte indicano il requisito della laurea triennale per l’accesso all’esame di abilitazione. Le prime due proposte (DDL 1921 e DDL 2087) pongono l’obbligo di frequenza di un corso propedeutico di 650 ore, che sarebbe gestito dalle Regioni in collaborazione con le Università. Per commentare questo punto è necessario richiamare l’attenzione su un fattore ha contribuito a generare la situazione di stallo in cui siamo.I titoli professionali hanno valenza nazionale, e l’accesso ad una professione dovrebbe richiedere requisiti analoghi in tutto il territorio. Invece la formazione in Italia è di competenza regionale, e questo produce numerose discrepanze tra una regione e l’altra.
Succede che, per accedere alla stessa qualifica, in una regione si debba partecipare a un esame preparandosi in autonomia, in altre si possa partecipare a corsi di qualifica di durata diversa, e in altre ancora magari quella specifica qualifica nemmeno è disciplinata.
Uno dei temi che ha portato al blocco dell’accesso alla professione era proprio la critica al sistema delle agenzie formative, molto attive in certe regioni. In Toscana ad esempio, per ottenere la qualifica, si doveva seguire un corso di 800 ore e superare l’esame finale.
Nel nuovo quadro normativo, come abbiamo visto, sarebbero già coinvolti il Ministero e le Regioni. Perché complicare ancora l’accesso alla professione coinvolgendo l’Università?
Oltretutto questa “nuova” formazione sarebbe ridotta, dalle 800 ore che già erano previste in Toscana, a sole 650. Sembra che l’intenzione sia unicamente quella di esautorare le agenzie formative con l’obiettivo non di migliorare in qualche modo la preparazione delle guide, quanto di continuare a rallentare l’accesso alla professione stessa. Si propone poi l’organizzazione di esami nazionali con cadenza annuale o biennale. In tutte le esperienze legate a qualsiasi esame nazionale, sappiamo che fine fanno questo tipo di propositi: i tempi si allungano, e si finisce per organizzare bandi a cadenza casuale e con migliaia di candidati.I requisiti (lingua e titolo di studio)
Quali diplomi di laurea dovrebbero permettere l’accesso all’esame nazionale di guida turistica? Questo punto non viene definito. Se è vero che si pensa a un corso propedeutico, perché si dovrebbero ammettere solo alcuni percorsi di studio? Sarebbe invece utile pensare a dei percorsi formativi estesi e completi. Chi avesse conseguito certi titoli di studio, potrebbe essere parzialmente esonerato (ad esempio chi ha sostenuto esami di storia dell’arte potrebbe essere esonerato da quelle materie). In questo modo, con una preparazione più estesa, anche chi non ha una laurea triennale potrebbe accedere all’esame di abilitazione. Sulla lingua poi si dice pochissimo. In una delle proposte (n 3088) si parla del livello minimo B2, quando nel precedente sistema, in Toscana come in altre regioni, era richiesto il livello C1. Quindi, in sostanza, si passerebbe da una formazione incentrata sul territorio, per 800 ore complessive e con il livello di una lingua C1, a corsi di 650 ore, a carattere generale e con un livello di lingua B2.Non si capisce come, abbassando tutti i parametri, la formazione di questi nuovi professionisti dovrebbe migliorare e allargarsi a tutto il territorio nazionale.
In conclusione ci auguriamo che prevalga la proposta n 3088 per la definizione di una nuova legge sulle guide turistiche, in modo da non prolungare lo stallo di questi anni. Ma speriamo anche che questa proposta venga rivista e integrata.
Ci sembrano di nuovo interessanti le proposte di AGILO, che sostanzialmente descrivono il sistema formativo che già era attivo in Regione Toscana. Sarebbe sufficiente riprodurre quell’impianto, con un forte “spostamento” dei contenuti, non più dedicati ai singoli territori, ma estesi e integrati a tutto il territorio nazionale.
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