Aumentate le aliquote fino al 70% per i progetti avviati entro dicembre 2022

Il Decreto Legge 50/2022 (“Decreto Aiuti”) ha esteso le aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0. L’agevolazione era stata introdotta già con la legge di Bilancio 2018 e in seguito prorogata sino al 2022. Questo ultimo decreto introduce importanti novità, vediamo quali.

Di cosa si tratta?

È un’agevolazione per la formazione del personale dipendente delle aziende italiane, volta in particolare a sostenere lo sviluppo delle competenze tecnologiche e digitali.

quali sono i termini?

Il Decreto 50/2022 conferma la possibilità del credito di imposta per tutte le attività confermate entro il 31/12/2022 (con il pagamento almeno del 20% dell’importo) e svolte entro il 30/06/2023.

le ALIQUOTE PREVISTE DAL CREDITO DI IMPOSTA

Le aliquote, incrementate con il decreto 50/2022, sono le seguenti:
  • 70% delle spese per le piccole imprese (con massimo importo annuale di 300.000 euro)
  • 50% delle spese per le medie imprese (con massimo importo annuale di 250.000 euro)
  • 30% delle spese per le grandi imprese (con massimo importo annuale di 250.000 euro)
Ricordiamo che sono definite piccole imprese tutte quelle con meno di 10 dipendenti e un massimo di 2 milioni di fatturato annuo, mentre la media impresa ha un massimo di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato.

le condizioni

  • Possono richiedere il credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio italiano
  • L’azienda dovrà essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR
  • La formazione deve essere erogata o internamente (un dipendente qualificato forma altri colleghi) oppure esternamente, da un’agenzia accreditata, da un’università, da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali o da un ITS
  • Le attività formative dovranno riguardare i temi riportati al punto successivo

i CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 4.0

I temi dei corsi possono riguardare sostanzialmente qualsiasi attività gestionale o produttiva che implichi l’utilizzo di software o tecnologie innovative. In particolare:
  • big data e analisi dei dati
  • cloud e fog computing
  • cyber-security
  • simulazione e sistemi cyber-fisici
  • prototipazione rapida
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
  • robotica avanzata e collaborativa
  • interfaccia uomo macchina
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
  • internet delle cose e delle macchine
  • integrazione digitale dei processi aziendali

le spese ammissibili

Il credito di imposta non riguarda soltanto i costi diretti di formazione, ma anche altre voci.
  • Sono ammessi i costi di esercizio relativi ai “partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.”
  • Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
  • Anche i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione sono ammessi
  • Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) sono ammesse per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
  • Qualora la formazione sia interna sono ammessi anche i costi relativi ai formatori.

COME SI OTTIENE?

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. Il credito è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24. Le imprese richiedenti devono redigere e conservare:
  • Una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • L’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e dal soggetto formatore esterno all’impresa.

gli aggiornamenti

Un decreto di prossima emanazione definirà le modalità di certificazione dei risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle  competenze acquisite con i corsi e dei soggetti erogatori. Visita la pagina del Ministero dedicata a questo tema. In Gazzetta Ufficiale il Decreto 50/2022, agli articoli 21 e 22

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