Aumentate le aliquote fino al 70% per i progetti avviati entro dicembre 2022
Il Decreto Legge 50/2022 (“Decreto Aiuti”) ha esteso le aliquote del credito di imposta per la Formazione 4.0.
L’agevolazione era stata introdotta già con la legge di Bilancio 2018 e in seguito prorogata sino al 2022. Questo ultimo decreto introduce importanti novità, vediamo quali.
Di cosa si tratta?
È un’agevolazione per la formazione del personale dipendente delle aziende italiane, volta in particolare a sostenere lo sviluppo delle competenze tecnologiche e digitali.
quali sono i termini?
Il Decreto 50/2022 conferma la possibilità del credito di imposta per tutte le
attività confermate entro il 31/12/2022 (con il pagamento almeno del 20% dell’importo) e
svolte entro il 30/06/2023.
le ALIQUOTE PREVISTE DAL CREDITO DI IMPOSTA
Le aliquote, incrementate con il decreto 50/2022, sono le seguenti:
- 70% delle spese per le piccole imprese (con massimo importo annuale di 300.000 euro)
- 50% delle spese per le medie imprese (con massimo importo annuale di 250.000 euro)
- 30% delle spese per le grandi imprese (con massimo importo annuale di 250.000 euro)
Ricordiamo che sono definite piccole imprese tutte quelle con meno di 10 dipendenti e un massimo di 2 milioni di fatturato annuo, mentre la media impresa ha un massimo di 50 dipendenti e 10 milioni di fatturato.
le condizioni
- Possono richiedere il credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio italiano
- L’azienda dovrà essere in possesso della certificazione contabile dei costi sostenuti ed essere in linea con DURC e DVR
- La formazione deve essere erogata o internamente (un dipendente qualificato forma altri colleghi) oppure esternamente, da un’agenzia accreditata, da un’università, da soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali o da un ITS
- Le attività formative dovranno riguardare i temi riportati al punto successivo
i CONTENUTI DELLA FORMAZIONE 4.0
I temi dei corsi possono riguardare sostanzialmente qualsiasi attività gestionale o produttiva che implichi l’utilizzo di software o tecnologie innovative. In particolare:
- big data e analisi dei dati
- cloud e fog computing
- cyber-security
- simulazione e sistemi cyber-fisici
- prototipazione rapida
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata
- robotica avanzata e collaborativa
- interfaccia uomo macchina
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale)
- internet delle cose e delle macchine
- integrazione digitale dei processi aziendali
le spese ammissibili
Il credito di imposta non riguarda soltanto i costi diretti di formazione, ma anche altre voci.
- Sono ammessi i costi di esercizio relativi ai “partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione.”
- Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità
- Anche i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione sono ammessi
- Le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) sono ammesse per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
- Qualora la formazione sia interna sono ammessi anche i costi relativi ai formatori.
COME SI OTTIENE?
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
Il credito è utilizzabile in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24.
Le imprese richiedenti devono redigere e conservare:
- Una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- L’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- I registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e dal soggetto formatore esterno all’impresa.
gli aggiornamenti
Un decreto di prossima emanazione definirà le modalità di certificazione dei risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze acquisite con i corsi e dei soggetti erogatori.
Visita la pagina del Ministero dedicata a questo tema.
In Gazzetta Ufficiale il Decreto 50/2022, agli articoli 21 e 22
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