La discussione sul Testo unificato
AGGIORNAMENTO: La legge è stata approvata in dicembre 2023, (leggi qui l’articolo dedicato.)
I testi riportati in questo articolo sono stati richiamati dal nuovo DDL 833: qui l’aggiornamento del 23/09/2023
Dopo nove anni di attesa e di discussioni si intravede una via di uscita dal vicolo cieco nel quale era finita la normativa per la professione della Guida Turistica. Il Senato sta lavorando sugli emendamenti al Testo unificato per i Disegni di Legge N. 1921 e 2087.
Per una nuova legge sulle guide turistiche, forse è la volta buona.
In questa nuovo Testo unificato i due Disegni di Legge cambiano profondamente impostazione rispetto ai due testi originali (leggi qui l’approfondimento: Nuova legge sulle guide turistiche: dalla padella alla brace?). E per fortuna, è il caso di dire.
Perché per come le proposte erano impostate la legge avrebbe costituito un ritorno al passato, e avrebbe aperto a probabili nuove controversie. In questa nuova versione invece si accolgono molte novità, con un compromesso che sembra attuabile.
Il carattere nazionale del titolo di guida turistica
Il testo conferma in modo inequivocabile il carattere nazionale del patentino di guida turistica. Questo era il nodo che aveva portato a un provvedimento europeo e poi al blocco dell’accesso alla professione. Se la legge sarà approvata finalmente sarà istituito un Elenco Nazionale delle Guide Turistiche italiane (Art 5).L’elenco nazionale
L’elenco, affidato al Ministero del Turismo, sarebbe aggiornato con la specifica delle specializzazioni tematiche o territoriali, e delle lingue straniere per le quali ogni guida sarebbe abilitata.definizione della professione
L’articolo 2 descrive la guida turistica come “il professionista che abbia conseguito (..) il titolo idoneo a illustrare e interpretare (..) i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano.” È significativo il terzo comma dell’Art.2, che introduce l’idea che le guide turistiche possano conseguire ulteriori specializzazioni, tematiche o territoriali, attraverso i corsi di formazione riconosciuti dalle regioni.Accesso alla professione
Per accedere alla professione di Guida Turistica sarà necessario superare un esame di idoneità annualmente indetto dal Ministero del turismo. Le caratteristiche dell’esame dovrebbero essere definite dal Ministero stesso entro 180 giorni dall’approvazione della legge, con apposito decreto.Requisiti di accesso
Questa è una delle novità più rilevanti rispetto alla normativa precedente. L’Art.6 introdurrebbe infatti la necessità di aver conseguito una laurea triennale per poter accedere all’esame di idoneità. Le classi di laurea ammesse sarebbero specificate entro i 60 giorni successivi all’approvazione della legge con un apposito decreto del Ministero del turismo.Corsi di formazione e specializzazioni
L’Art. 7 è dedicato ai corsi di formazione e specializzazione. Questi corsi di competenza regionale avrebbero una durata di 650 ore, i partecipanti dovrebbero essere Guide Turistiche già abilitate, le quali potrebbero in questo modo iscriversi a sezioni speciali dell’elenco nazionale. Queste specializzazioni potranno riguardare sia le competenze territoriali (approfondimenti su una specifica città, su una provincia o una regione – la divisione dei territori non è ancora specificata), ma anche determinate competenze trasversali o settori specifici. L’Art. 2 in particolare specifica che le specializzazioni possono caratterizzarsi: a) per settori culturali, artistici, artigianali, tecnico-scientifici ed enogastronomici; b) per la didattica museale e le specifiche tecniche di comunicazione con persone diversamente abili, nonché per altri settori culturali e tecnici utili all’esercizio della professione Si tratterebbe pertanto di corsi molto impegnativi, se si pensa che sono rivolti a persone con laurea triennale, che già hanno dimostrato un’adeguata preparazione sulla storia dell’arte e altre materie di competenza delle guide turistiche.Codice Ateco
L’Art. 8 specifica l’impegno del Ministro dello sviluppo economico di individuare un codice ATECO (Classificazione delle Attività Economiche dell’Istat) specifico per le guide entro i 60 giorni dall’approvazione della legge. Viene confermata la gratuità per le Guide Turistiche negli ingressi ai musei e a tutti i luoghi della cultura di gestione sia pubblica che privata (Art. 9).LE guide europee ed extraeuropee
L’Art.4 è dedicato alle guide turistiche di altri paesi. Quelle abilitate in un altro paese europeo potrebbero operare occasionalmente in Italia, e in via stabile integrando la formazione (in modalità da specificare con successivi decreti). Questo è un altro nodo controverso, che aveva mosso molte associazioni verso un atteggiamento “protezionistico”.La proposta reintroduce quindi una forma di specializzazione territoriale, ma questa sarebbe successiva all’abilitazione delle guide. Una soluzione che potrebbe coniugare la necessità di “misurare” la specializzazione territoriale delle guide stesse, con la necessità di garantire la libera concorrenza a livello nazionale.
Le prese di posizione ostili
Non si sono fatte attendere le dichiarazioni di alcune associazioni di guide turistiche locali, che si sono subito schierate in toto contro la legge in discussione. Le rimostranze espresse sono sempre le stesse: no alle guide straniere, no alla guida nazionale, no ai corsi di qualifica. Non sarebbe nemmeno un ritorno al passato, dal momento che le guide di un tempo si qualificavano con i corsi, e con un titolo di studio spesso più basso della laurea triennale.Speriamo che questa volta certe voci vengano riconosciute come anacronistiche, e che si stringano i tempi per dare risposte a tante persone, giovani e meno giovani, che vogliono lavorare nel turismo con competenza e passione.
Per approfondire:
Nuova legge sulle guide turistiche: dalla padella alla brace?