Tanti vantaggi, nessuno svantaggio
Secondo quanto riportato da ANSA e da un’indagine di Confartigianato, i contratti di apprendistato professionalizzante, dopo una leggera flessione, sono tornati ad aumentare nel 2017 e nel 2018, anno in cui si sono registrati 283.030 nuovi contratti. Questo perché il contratto di apprendistato continua ad essere una formula molto vantaggiosa sia per il lavoratore che per l’azienda. Si tratta di un contratto a tempo indeterminato che, in una prima fase, prevede un percorso formativo obbligatorio da accompagnare all’attività lavorativa, e al termine del quale il lavoratore può ottenere una qualifica professionale. Una volta ottenuta la qualifica il contratto rientra nell’ordinaria casistica del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Al contempo questa formula è molto positiva per le aziende perché consente loro di formare le risorse di cui hanno bisogno, usufruendo per i primi anni (da 3 a 5) di una serie di sgravi contributivi. Nonostante questo molti consulenti del lavoro tendono a sconsigliare ai propri clienti l’impiego di questa tipologia contrattuale. Perché? Perché gli obblighi connessi agli sgravi fiscali sono stringenti, ed espongono l’azienda a multe molto salate nel caso di inadempimenti accertati. Quali sono le caratteristiche del contratto di apprendistato? La caratteristica essenziale del rapporto di apprendistato è l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di provvedere all’insegnamento necessario al conseguimento di una determinata qualifica. La causa del contratto consiste, dunque, nello scambio dell’addestramento professionale con la prestazione di lavoro; per questo la contrattuale ricade nella categoria dei così detti contratti a causa mista. Per questo motivo, durante il periodo di formazione, il contratto è disciplinato da regole speciali, mentre al termine di tale periodo, se non viene disdettato dal datore di lavoro, il rapporto prosegue come un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è soggetto alla disciplina ordinaria. Questi i principi generali del contratto:- divieto di retribuzione a cottimo;
- il lavoratore può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto a quello previsto dalla qualifica oggetto della formazione, e di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale all’anzianità di servizio;
- deve essere incaricato un tutor aziendale;
- riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni.
- per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
- professionalizzante
- di alta formazione e ricerca
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per la riqualificazione dei lavoratori in mobilità espulsi dai processi produttivi (trasversale)
- di 6 mesi se l’apprendista è in possesso di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- di 12 mesi se l’apprendista è in possesso di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.
L’obbligo formativo tuttavia prevede sia la formazione trasversale che quella tecnico-professionalizzante.
In particolare sono previste:
- 120 ore: per chi ha solo la licenza di scuola secondaria di primo grado;
- 80 ore: per chi ha solo un diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- 40 ore: per gli apprendisti laureati.