È stato pubblicato in Gazzetta il Decreto n. 88 del 26 giugno 2024

Il Decreto attuativo del Ministero del Turismo conferma e specifica il nuovo quadro normativo per la professione di guida turistica, vediamo i dettagli.

Criteri e modalità di Svolgimento dell’Esame

Le sessioni di esame per  il conseguimento dell’abilitazione nazionale all’esercizio della professione di guida turistica saranno organizzate con cadenza almeno annuale con bando pubblicato sul sito del Ministero del Turismo.

Requisiti per la partecipazione all’esame

Per accedere all’esame si deve aver conseguito almeno un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o altro diploma dichiarato equivalente/equipollente).

Notare bene: l’attestazione della conoscenza delle lingue straniere non è  un requisito necessario per l’accesso all’esame, ma sarà oggetto di verifica orale (livello B2).

Prove d’esame

L’esame si compone delle seguenti tre prove:

  • Prova scritta: domande a risposta multipla e/o domande aperte sulle seguenti materie: storia dell’arte; geografia;  storia; archeologia; diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica; disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
  • Prova orale: colloquio in lingua italiana sulle materie della prova scritta e verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, scelta dal candidato con la presentazione della domanda, non inferiore al livello B2. Sono esonerati dalla verifica linguistica coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero.
  • Prova tecnico-pratica: simulazione di una visita guidata in lingua italiana e nella lingua straniera, per poter valutare le competenze pratiche della guida turistica e la relativa capacità di conduzione della visita guidata fornendo informazioni pertinenti.

Le prove si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio pari o superiore a 25 punto. Per ogni prova può essere assegnato un punteggio massimo pari 40 punti.

Alla prova orale e alla prova tecnico pratica accedono i candidati che hanno ottenuto un punteggio al test scritto pari o superiore a 25 punti. L’abilitazione si consegue con il superamento di tutte le prove previste.

Commissione esaminatrice

La Commissione d’esame sarà composta da cinque membri effettivi (incluso il Presidente) qualificati nelle materie oggetto di esame. Possono essere inseriti membri aggiuntivi per la prova orale e tecnico-pratica per la valutazione delle conoscenze linguistiche e delle competenze tecniche. I membri aggiunti partecipano limitatamente alle rispettive materie.

Quota di partecipazione

Per la partecipazione all’esame di abilitazione è richiesto il  versamento di 10€.

Guide Turistiche abilitate in altri paesi UE, SEE o in Svizzera

Le Guide Turistiche già abilitate in altri paesi dell’UE, dello Spazio economico europeo o della Svizzera possono svolgere l’attività in Italia:

  • Su base temporanea e occasionale (non più di 60 giorni annui e per non più di 20 gg continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati. Prima di avviare la prestazione  in forma temporanea il professionista invia dichiarazione telematica mediante procedura disponibile sul sito www.ministeroturismo.gov.it, specificando i periodi di svolgimento dell’attività di guida turistica. La dichiarazione ha validità 12 mesi. Il ministero del Turismo rilascia al professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati al controllo.
  • In maniera stabile a seguito del riconoscimento della qualifica conseguita in altri paesi dell’UE, dello Spazio economico europeo o della Svizzera previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in alternativa, di un tirocinio di adattamento. In questo caso il Ministero del Turismo, previa istanza dell’interessato, si esprime in ordine alla modalità di svolgimento della misura compensativa (v. artt 16-17-18-19)

Guide Turistiche abilitate in paesi diversi dalla UE, SEE o Svizzera

Le Guide Turistiche già abilitate in altri paesi diversi dell’UE, dello Spazio economico europeo o della Svizzera possono svolgere l’attività in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

Istituzione dell’elenco nazionale delle Guide Turistiche

L’’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche è suddiviso in due sezioni:

  1. Sezione dove sono riportati i dati delle Guide Turistiche  che hanno superato l’esame di abilitazione nazionale, e delle guide già abilitate allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 13/12/2023.
  2. Sezione dove sono riportati i dati delle Guide Turistiche che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero.

Per essere iscritti in una delle sue sezioni bisogna presentare in via telematica specifica domanda al Ministero del Turismo.

Per ogni soggetto iscritto nell’elenco nazionale sono indicati:

  • numero di iscrizione;
  • nome, cognome e codice fiscale;
  • data di conseguimento dell’abilitazione;
  • eventuali specializzazioni e relativa data di conseguimento
  • lingue  straniere per le quali  è stata conseguita l’abilitazione ed eventuali ulteriori lingue conosciute e  comprovate; 
  • data dell’ultimo aggiornamento professionale; 
  • titolo di studio

Per le guide già abilitate

Per le guide già abilitate in una o più regioni/province alla data di entrata in vigore della legge 190/2023 il Ministero provvede ad annotare le specializzazioni relative all’ambito territoriale di conseguimento dell’abilitazione e le conoscenza linguistiche.

Aggiornamento dell’elenco

L’elenco nazionale, realizzato e gestito attraverso piattaforma informatica dal Ministero del Turismo viene aggiornato a seguito delle comunicazioni delle specializzazioni, certificazioni linguistiche acquisite e degli adempimenti degli obblighi di aggiornamento professionale.

Il tesserino professionale

A seguito dell’iscrizione nell’elenco viene rilasciato un tesserino personale di riconoscimento che permette l’esercizio della professione su tutto il territorio nazionale. Le guide turistiche,  iscritte nell’elenco nazionale e in possesso del tesserino personale di riconoscimento,  hanno  diritto all’accesso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione.

Il rilascio del tesserino, munito di fotografia numero di iscrizione  relativo codice univoco di identificazione è subordinato al pagamento di 30€.

Corsi di Specializzazione e Aggiornamento per la professione di Guide Turistica

Gli enti formativi accreditati e in convenzione con regioni e province autonome sono autorizzati a organizzare e svolgere i corsi di  specializzazione (tematica o territoriale) e i corsi di aggiornamento professionale (attività formative di contenuto teorico e pratico sulle materie oggetto di esame).

I corsi di specializzazione

I corsi di specializzazione in ambito tematico, di contenuto teorico e pratico, possono essere organizzati nelle seguenti aree:

  • area storico-artistica;
  • area archeologica;
  • area storico-demo-etno-antropologica;
  • area enogastronomica;
  • area scientifica tecnologica;
  • patrimonio religioso;
  • patrimonio museale;
  • tecniche di comunicazione per persone con disabilità;
  • tecniche di comunicazione per l’infanzia, l’adolescenza  e  la terza età;
  • patrimonio monumentale italiano;
  • patrimonio musicale italiano.

I corsi di specializzazione in ambito territoriale riguardano il territorio di ciascuna provincia, regione o provincia autonoma o territori aventi caratteristiche ambientali omogenee (usi, tradizione locali, prodotti tipici dell’artigianato e dell’enogastronomia).

La durata dei corsi

I corsi di specializzazione hanno una durata minima di 50 ore, con frequenza obbligatoria e verifica finale da parte dell’ente formativo, con rilascio di certificato attestante le competenze acquisite che consente di presentare richiesta di annotazione della specializzazione conseguita nell’elenco nazionale in corrispondenza dei propri dati personali

I corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento sono attività formative finalizzate ad approfondire esperienze maturate e nuove conoscenze e saperi utili al perfezionamento delle competenze professionali.

Le guide turistiche sono tenute a frequentare almeno cinquanta ore di formazione mediante uno o più corsi di aggiornamento ogni tre anni.

L’obbligo di aggiornamento si intende assolto anche mediante la frequenza  di  un  corso  di  specializzazione. L’attestazione della frequenza deve essere trasmessa, attraverso la piattaforma, al ministero del Turismo ai fini dell’aggiornamento delle informazioni contenute nell’elenco nazionale.

Conclusioni

Il Decreto Ministeriale n. 88 del 26 giugno 2024 conferma e specifica quanto già indicato nella legge 190 del 2023 con le successive modifiche.

Kleis Formazione confermerà nei prossimi mesi, oltre al Corso di preparazione per l’esame nazionale, un nuovo catalogo di Corsi di Specializzazione sulla base di questo nuovo quadro normativo.