Le misure straordinarie di sostegno al reddito e il settore turistico
C’è chi le chiama elemosine, chi sostegno, chi potenza di fuoco, chi trappole. Come sempre, quando bisogna giudicare una decisione politica, si entra nel campo della soggettività. Tuttavia, è bene fare un po’ di chiarezza sulle misure di sostegno al reddito introdotte in via straordinaria dal Governo. Sono i primi provvedimenti attuati per fronteggiare la crisi di liquidità che attanaglia lavoratori autonomi, collaboratori a progetto e aziende, in questo momento di emergenza Covid-19.Le linee di azione concertate, sono essenzialmente due: sostegno ai redditi, e finanziamenti a tassi agevolati con garanzia dello Stato. Vediamo nel dettaglio la prima misura, per capire a chi è rivolta, chi resta escluso, come si accede e i documenti necessari.
E nell’universo dei lavoratori del turismo, sia per le professioni turistiche in senso stretto (Guida turistica, Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore turistico, Guida alpina e Maestro di sci) sia per quelle indotte dal settore dell’economia italiana in questo momento più penalizzato, ci sono tanti aspetti da chiarire. Ma andiamo con ordine.
I sostegni al reddito cui le professioni turistiche potranno accedere, passano obbligatoriamente attraverso la contribuzione Inps e relativi regimi di gestione separata. Non essendo, queste professioni, titolari di Ordini professionali e quindi non soggetti a casse di previdenza di categoria (come accade invece per esempio per avvocati, geometri, giornalisti, medici, ecc.) bisogna necessariamente informarsi con l’istituto di previdenza sulla situazione contributiva aggiornata al 23 febbraio 2020, data di inizio ufficiale dello “stato di emergenza”.
BONUS STRAORDINARIO INPS
Dal giorno 1 aprile 2020 è possibile richiedere i bonus 600 Euro per i lavoratori autonomi e con Partita Iva (qualsiasi tipo di regime di liquidazione), lavoratori parasubordinati, stagionali, agricoli, dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)La condizione per avere diritto al sussidio, è che questi lavoratori siano iscritti, al 23 febbraio 2020, alla gestione separata inps.
In caso di iscrizione al regime ordinario, le domande non verranno accettate in quanto mancanti del requisito fondamentale.
Le domande si presentano all’INPS e non è previsto l’ordine cronologico per la presentazione. Si accede attraverso il sito www.inps.it e possedere le credenziali (identità e password) per entrare nella sezione (in home page è bene indicata) in cui compilare il modulo online.
È importante, ai fini del buon esito della richiesta, stampare o conservare la ricevuta che viene emessa dopo qualche istante.
Le agevolazioni non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili. Inoltre, per il periodo di fruizione delle indennità Inps, non sono riconosciuti l’accredito di contribuzione figurativa e il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Questi aiuti straordinari sono rivolti a chi sta subendo perdite o mancati introiti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19.
Per effettuare il login sul portale Inps serve il proprio codice fiscale e una delle seguenti 4 credenziali:
– PIN rilasciato dall’Inps (sia ordinario sia dispositivo);
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS).
Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, sul sito web dell’Inps è disponibile la funzione di recupero del PIN (facendo clic su “Assistenza” in alto a sinistra e poi su “Ottenere e gestire il PIN”).
Chi non possiede neanche una delle 4 credenziali può accedere ai servizi del portale Inps in modo semplificato, richiedendo il PIN dell’Inps e inserendo solo la prima parte (i primi 8 caratteri). Vi ricordiamo che il PIN (Personal Identification Number) è un codice identificativo personale, composto da 16 caratteri, che consente l’accesso ai servizi online dell’Inps. Viene inviato in 2 tranche, per motivi di sicurezza: una prima parte tramite SMS, e-mail o Posta Elettronica Certificata (PEC), e una seconda parte a mezzo posta ordinaria, all’indirizzo di residenza.
Definita e chiarita questa parte burocratico-amministrativa, è bene specificare che questo bonus NON SI APPLICA AI LAVORATORI CHE SVOLGONO PRESTAZIONI OCCASIONALI CON RITENUTA DI ACCONTO IRPEF DEL 20% PER SOGGETTI SOSTITUTI DI IMPOSTA (agenzie, servizi turistici generali e specifici, altre professioni turistiche).
Insomma, una misura che, nel settore turistico, compie delle “discriminazioni” e selezioni naturali in linea con le tendenze contrattuali degli ultimi anni.
E’ pur vero che, specialmente tra le guide turistiche e le guide ambientali, molti professionisti sono in possesso di Partita Iva col regime forfettario e qualcuno col regime ordinario. È altrettanto vero però, che la grande maggioranza di operatori più o meno qualificati opera con notula, fornendo quindi prestazioni occasionali senza tutela previdenziale, e quindi senza maturare questo diritto all’una tantum.